L’Associazione Sviluppo Europeo è sempre al fianco di chi, pur  attenendosi alle previste norme di comportamento , talvolta non è posto in condizione di far valere i propri diritti  od  affermare il proprio status nell’ esercizio delle sue  funzioni .

 

L’attenzione è ora rivolta ad una delle categorie operanti negli Impianti sportivi in sede di manifestazioni calcistiche:  gli "STEWARD”.

Lo spunto viene tratto da alcuni quesiti che ci sono pervenuti   proprio da questi operatori, che ci chiedono se in effetti può considerarsi equo il rapporto di collaborazione con le Società sportive in base a quanto in realtà si percepisce.

 

E’ cura quindi dell’Associazione Sviluppo Europeo, a titolo meramente indicativo, incaricare un Consulente legale per le valutazioni del caso.

 

Quanto è emerso, si precisa, è sola constatazione dei fatti e lo spirito dello studio è diretto unicamente alla  i n f o r m a z i o n e  rivolta agli utenti del Sito Associazione Sviluppo Europeo

 

INTRODUZIONE :

 

L’ASE vuole porre attenzione alla figura degli Steward, intanto chi sono e cosa fanno, perché l'identità dello Steward viene sancito proprio con Decreto Legge pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale Anno 148º — Numero 195 del 23 agosto 2007.

 

Intorno alla manifestazione calcistica professionale ruota tutta una serie di mezzi, uomini, istituzioni, organizzazioni, tra i quali visibili ma discreti, gli Steward, riconoscibili per i fratini indossati di colore giallo e per gli Staff arancione, al servizio del Tifoso, sono protagonisti silenziosi nell’organizzazione degli impianti sportivi, impegnati alla sicurezza negli stadi.

 

L’operato dello Steward, sottovalutato, a volte bistrattato per la funzione spesso antipatica ma necessaria per effettuare i dovuti controlli previsti per le misure di  sicurezza negli stadi, è una funzione utile principalmente ai tifosi, gli stessi sostenitori di un campione o di una squadra sportiva che, frequente, si rivela davvero impaziente spettatore, perché nel pagare il biglietto o abbonamento pensa sia compreso anche il diritto all’ingresso incondizionato all’impianto sportivo, dimenticando le regole di comportamento sancito da Leggi e disposizioni .

 

Ed ecco che il nervosismo cresce nel momento in cui lo Steward chiede per favore di esibire un documento insieme al biglietto, ricorda il divieto di ingresso alle bottiglie e non può fare a meno di contestare chi si infila nel tornello abusivamente, e qui giù con le offese, con gli insulti e talvolta spintoni se  non colpi di testate.

 

Probabile che il Pubblico agli stadi non sappia che gli Steward sono animati da uno spirito quasi di volontariato, quasi perché è una funzione per la quale si percepisce, a fronte di un operato che dura minimo otto ore, un compenso medio a manifestazione di 30 Euro ed in alcuni Impianti 15 Euro .

 

 

IL CONSULENTE RISPONDE :

 a cura dell'Avv. Marco Cancellieri

Il rapporto di lavoro di stewarding

 

 

Il decreto del Ministro dell’Interno dell’ 8 agosto 2007 che disciplina  “l’Organizzazione e servizio degli steward negli impianti sportivi” prevede che le società organizzatrici delle partite ufficiali delle squadre di calcio professionistiche rispondono dei servizi finalizzati al controllo dei titoli di accesso, all’instradamento degli spettatori ed alla verifica del rispetto del regolamento d’uso dell’impianto.

Due sono le modalità con cui svolgere tali compiti (art. 2 comma 2):

-         dalle società direttamente attraverso propri addetti (cc.dd. steward);

-         tramite istituti di sicurezza privati autorizzati a norma dell’art. 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza , approvato con regio decreto 18 giugno 1931 n. 773.

Focalizziamo la nostra attenzione sugli steward e analizziamo alcune delle disposizioni del suddetto decreto in modo da poter dare una veste giuridica alle prestazioni lavorative rese dagli stessi.

Orbene, come ben evidenziato la circolare del 6 maggio 2009 n. 6544 del Ministero del Lavoro, nel suddetto DM si rinvengono numerosi indici di un rapporto di lavoro subordinato:

-   la totale assenza di autonomia operativa ed organizzativa;

-  il pieno assoggettamento degli steward al potere direttivo e di controllo;

-  l’inserimento nell’ambito di una struttura rigidamente organizzata in modo gerarchico.

Tale veste giuridica è stata di recente avallata nel Documento condiviso” da CONI – FIGC – Lega nazionale professionisti – Lega professionisti serie C, dove varie  sono le tipologie ritenute compatibili per questa nuova figura professionale.

Tra i vari rapporti di lavoro previsti dall’attuale ordinamento, oltre al sopra menzionato lavoro subordinato, altri due in particolari potrebbero ben  applicarsi: il contratto di lavoro intermittente ed il contratto di lavoro accessorio di cui all’art. 70 del d.lgs n. 276/03. Quest’ultima tipologia prevede modalità particolari: la prima è che il datore di lavoro – committente non ha l’obbligo della stipula del contratto scritto. Altra peculiarità è che il lavoratore sia pagato attraverso “voucher”, il cui valore non è referibile ad alcuna paga oraria attualmente vigente nei contratti e nella prassi.

Considerato l’insieme dei compiti dello steward, il tipo di disponibilità richiesta e il corrispettivo versato, si attaglierebbe molto meglio il contratto di lavoro intermittente (c.d. “job on call”) ed in particolare quello con obbligo di risposta (c.d. “disponibilità garantita”), dato che il lavoratore qui è obbligato a rispondere ed a prestare la propria attività , ogni volta che la società datore effettua la chiamata.

C’è di più: lo steward è tenuto a fornire precise giustificazioni, laddove non possa ottemperare alla chiamata, pena la risoluzione dello stesso rapporto raggiunto un certo numero di assenze ingiustificate.

L’emolumento riconosciuto all’operatore steward è oggi una mera indennità giornaliera forfettaria, il cui importo ed erogazione è fissato in modo unilaterale dalla società professionistica .

 Niente di più sbagliato. L’indennità, invece di un semplice indennizzo per il tempo e l’attività  volontariamente prestato dall’”appassionato” che funge da steward (parliamo di un impegno fino a 10 ore, dovendo lo stesso  iniziare la propria attività 5 ore prima della gara e concludere anche due ore dopo la stessa), deve invece essere considerata una vera retribuzione per il tempo impiegato e tutto il complesso di attività espletate in maniera professionale ( si ricorda infatti che a norma dell’articolo 3 del DM lo steward deve essere appositamente formato tramite cicli formativi appositamente regolamentati dall’allegato B dello stesso DM).

Si rappresenta infatti quanto sia gravoso il complesso delle attività commissionate allo steward (art. 6 del più volte citato DM), dato che lo stesso è chiamato ad effettuare molteplici compiti dall’attività di bonifica al prefiltraggio, dall’attività di instradamento degli spettatori all’interno degli impianti sportivi al filtraggio tout court,  fino all’assistenza alle persone diversamente abili,con correlativo e pedissequo obbligo di documentazione di tutte le attività svolte. 

Tale riconoscimento, laddove non ottenuto spontaneamente o “spintaneamente” dalle stesse società organizzatrici delle competizioni sportive,   ben potrà avvenire giudizialmente, attraverso il giudice del lavoro in modo che lo stesso formalmente riconosca con una sentenza dichiarativa lo stewarding come rapporto di lavoro. Tra l’altro dinanzi allo stesso giudice del lavoro potrà essere sollevata questione di legittimità costituzionale nei confronti del decreto legge 8 febbraio 2007 , n.8 , nelle parti in cui  non prevede espressamente che l’attività di stewarding sia disciplinata con una delle suddette forme di contratto o altra ideata ad hoc,  anche alla luce della normativa comunitaria e delle esperienze in altri paesi dell’Unione Europea.

A proposito di Steward, si discuteva sull'attività di ispettorato del Ministero del Lavoro e relativi pareri espressi da singole circolari in relazione all'autonomia del profilo in questione durante la sua attività, che non trverebbe riscontro nella realtà fattuale della professione di steward come da D.M. Amato, con lesione della dignità di tale tipologia di lavoratore.
Desidero avere un opinione in proposito, tenendo presente che il contratto c.d.'ad intermittenza' o 'job on call', che sarebbe estremamente aderente a tale situazione, sarebbe limitato nella sua applicazione stranamente ( e forse anche incostituzionalmente) ai soli under 25 e over 45.
Ringraziando in anticipo e porgo cordiali saluti

P. L. (Steward )
 

l'art. 34 comma 2 del D. vo 267 del 2003 è chiaro laddove prevede che "Il contratto di lavoro intermittente può, in ogni caso, essere concluso con riferimento a prestazioni rese da soggetti con meno di 25 anni di età ovvero da lavoratori con più di 45 anni di età, anche pensionati."Se il legislatore avesse volto creare  riserve a favore di apposite categorie di lavoratori, avrebbe utilizzato specifici termini (ubi lex voluit,dixit).

Il contratto pertanto resta aperto a tutti e limitarlo nella pratica esclusivamente agli under 25 e agli over 45 è una palese violazione della normativa, anche questa ovviamente rappresentabile in primis dinanzi al giudice del lavoro e successivamente dinanzi alla Corte costituzionale.

Il punto nodale è proprio questo:occorre rivolgersi al giudice del lavoro affinchè questi con una  sentenza dichiarativa accerti l'esistenza di un rapporto giuridico di lavoro.In sostanza, occorrere avere dal giudice  un abito giuridico ad un rapporto finora di mero fatto. Questa tra l'altro è la sede opportuna, ove far valere eventuali illegittimità costituzionali di norme.

Marco Cancellieri

 

Il rapporto di lavoro dello steward

addetto alla sicurezza negli stadi

di Maurizio Polato

 
LEGGI  E  NORMATIVE  

Osservatorio Nazionale

sulle Manifestazioni Sportive

L'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive è un organismo collegiale composto da rappresentanti di Istituzioni, Enti ed Aziende a vario titolo interessate al governo ed alla gestione delle manifestazioni sportive nel nostro Paese.

 

REGOLAMENTO DEGLI STADI DELLA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

 

LEGGE 4 aprile 2007, n. 41

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, recante misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche.

 

NORME DI SICUREZZA PER LA COSTRUZIONE O L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

 

   
   

 

 

 

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