CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL’UNIONE EUROPEA
Articolo 14. Diritto all'istruzione ...
1.Ogni individuo ha diritto all’istruzione e all’accesso alla formazione professionale e continua.
2.Questo diritto comporta la facoltà di accedere gratuitamente all’istruzione obbligatoria.
3.La libertà di
creare istituti di insegnamento nel rispetto dei principi democratici,
così come il diritto dei genitori di provvedere all’educazione e
all’istruzione dei loro figli secondo le loro convinzioni religiose,
filosofiche e pedagogiche, sono rispettati secondo le leggi nazionali
che ne disciplinano l’esercizio
Diritto espressamente riconosciuto a livello costituzionale.
L’articolo 34 della Costituzione italiana dichiara infatti
espressamente che “la scuola è aperta a tutti” e che la scuola
inferiore è obbligatoria e gratuita. La legge n. 1859 del 1962 ha reso
obbligatoria anche la scuola media inferiore in attuazione del dettato
costituzionale. L’articolo 34 attribuisce ai più capaci e meritevoli la
facoltà di “raggiungere i gradi più alti degli studi”, prevedendo la
predisposizione di borse di studio assegnate mediante concorso. La
legge n. 942 del 1966, nel tentativo di dare parziale attuazione al
dettato costituzionale, ha disposto che i libri destinati alla scuola
elementare siano distribuiti gratuitamente.
“Cittadinanza e Costituzione” è il nuovo insegnamento
introdotto nelle scuole di ogni ordine e grado con la legge n.169
del 30.10.2008













