CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL’UNIONE EUROPEA
CAPO II “Libertà” Articolo 8
Diritto di sposarsi e di costituire una famiglia
Il
diritto di sposarsi e il diritto di costituire una famiglia sono
garantiti secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l’esercizio.
Questo articolo si basa sull’articolo 12 della CEDU, che recita:
«A
partire dall’età minima per contrarre matrimonio, l’uomo e la donna
hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia secondo le leggi
nazionali che
regolano l’esercizio di tale diritto».
La
formulazione di questo diritto è stata aggiornata al fine di
disciplinare i casi in cui le legislazioni nazionali riconoscono modi
diversi dal matrimonio per costituire una famiglia.
L’articolo
non vieta né impone la concessione dello status matrimoniale a unioni
tra persone dello stesso sesso. Questo diritto è pertanto simile a
quello previsto dalla CEDU, ma la sua portata può essere più estesa
qualora la legislazione nazionale lo preveda.



